Art. 10.
(Assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrtazioni).

      1. Le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatta salva la disciplina speciale per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
      2. Resta ferma la responsabilità civile e disciplinare dei dirigenti responsabili delle assunzioni a tempo determinato effettuate in contrtasto con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla presente legge.